Pensione di reversibilità e rinuncia stragiudiziale all’assegno divorzile

Non sussiste il diritto alla pensione di reversibilità da parte dell’ex coniuge che abbia rinunciato stragiudizialmente all’assegno divorzile, dovendo ritenersi valida la rinuncia all’assegno contenuta in un atto transattivo stipulato successivamente alla sentenza di divorzio, non essendo a tal fine necessario l’intervento giurisdizionale, con la precisazione che successivamente alla rinuncia l’assegno divorzile non può essere ripristinato con la semplice richiesta dell’avente diritto.

There is no entitlement to a survivor’s pension for a former spouse who has renounced divorce benefits out of court, since a waiver of benefits contained in a settlement agreement entered into after the divorce decree is valid, since no judicial intervention is necessary for that purpose, and it is not possible to reinstate divorce benefits after the waiver by a simple request from the entitled party.