Se il padre non frequenta regolarmente i figli rischia una condanna penale

Cass. pen., sez. VI, ud. 27 aprile 2022 (dep. 27 luglio 2022), n. 29926

Con sentenza n. 29926/2022 la Corte di Cassazione si è occupata di un caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte di un padre, che con il suo comportamento aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e alla moglie.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia ricorreva per Cassazione, affidando il ricorso a due motivi di doglianza.

Con il primo motivo si lamentava che il Tribunale avesse omesso di applicare l’aumento di pena a titolo di continuazione in relazione al reato di cui all’art. 570 c.p.p. comma 1, pur avendo riconosciuto che, oltre a far mancare i mezzi di sussistenza, l’imputato si era disinteressato dei figli e li aveva frequentati molto di rado.

Con il secondo motivo, invece, veniva dedotto che il Tribunale di Mantova avesse omesso di applicare aumenti di pena, in ragione della pluralità di persone offese, pur sussistendo una duplicità di reati.

Il ricorso è fondato.

La Corte di Cassazione specifica in prima battuta che, come dedotto dal ricorrente, la condanna è incentrata non sulla sola condotta di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento e sui suoi presupposti di rilevanza penale, ma anche sulla sottrazione agli obblighi di assistenza da parte del genitore, espressiva di una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie.

È lo stesso Collegio a ricordare che «l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti, ancorché conviventi nello stesso nucleo familiare, non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro» (Cass. n. 8413/2007 e n. 2736/2008).

Nel caso di specie, in presenza di più parti lese avrebbe, dunque, dovuto essere applicato l’aumento per la continuazione interna e inoltre il Tribunale aveva erroneamente irrogato la sola pena detentiva, nonostante l’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., contemplasse la pena congiunta.
Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.