Affido esclusivo e distanza geografica: il confine tra ostacolo logistico e disinteresse del genitore

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16280 del 17 giugno 2025

 

Dalla decisione emerge il seguente principio:

In materia di affidamento dei figli minori, l’affidamento condiviso costituisce la regola generale e può essere derogato mediante affidamento esclusivo soltanto quando risulti concretamente pregiudizievole per l’interesse del minore. La relativa decisione deve essere motivata sia in positivo, mediante la valutazione dell’idoneità del genitore affidatario, sia in negativo, mediante l’accertamento dell’inidoneità educativa o della manifesta carenza dell’altro genitore.

La distanza geografica tra le residenze dei genitori, da sola, non preclude l’affidamento condiviso, ma può incidere sulla regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del minore con ciascun genitore. Il giudice deve formulare una prognosi concreta sulle capacità genitoriali, considerando le modalità con cui ciascun genitore ha svolto in precedenza il proprio ruolo, la capacità di relazione affettiva, l’attenzione, la disponibilità a un rapporto assiduo, la personalità, le consuetudini di vita e l’ambiente offerto al minore.

Il principio di bigenitorialità non implica, quindi, una ripartizione meramente paritaria dei tempi di permanenza, ma richiede che il minore possa conservare una presenza significativa e relazioni affettive stabili con entrambi i genitori, sempre nel rispetto del suo superiore interesse. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la deroga all’affidamento condiviso, valorizzando le condotte paterne indicative di una carenza di partecipazione alla relazione genitoriale.

FATTI DI CAUSA

Nel procedimento di divorzio, il Tribunale di Milano aveva disposto l’affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, attribuendole anche l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulle decisioni di maggiore interesse. La minore era stata collocata presso la madre, mentre al padre, residente in Portogallo, era stata riconosciuta la possibilità di incontrarla secondo tempi e modalità da stabilire con i servizi sociali, previo accertamento delle condizioni emotive della figlia e della concreta volontà paterna di riprendere una relazione continuativa.

La Corte d’appello di Milano aveva confermato il provvedimento, rilevando, tra l’altro, la mancata sollecitazione dei servizi sociali per la ripresa degli incontri, la mancata partecipazione del padre all’udienza destinata a organizzare le visite e l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento. Aveva inoltre confermato il contributo mensile di euro 1.100,00, disponendo il rimborso integrale delle spese straordinarie.

Il padre aveva proposto ricorso per cassazione, contestando sia l’affidamento esclusivo sia la quantificazione del mantenimento. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulle condotte paterne e non decisiva la deduzione relativa alle rate del mutuo, non adeguatamente documentate. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la madre e la curatrice della minore erano rimaste intimate.