Legittimo il collocamento dei minori presso il padre, ancorché manipolatore

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24135 del 28 luglio 2026.

 

Dalla decisione emerge il seguente principio:

Nei procedimenti relativi all’affidamento dei figli minori, la regolamentazione dell’affidamento e del collocamento non ha funzione punitiva nei confronti del genitore inadempiente, ma deve essere orientata esclusivamente alla soluzione concretamente più conforme all’interesse morale e materiale dei figli, avuto riguardo alle condizioni attuali, all’età, alla capacità di autodeterminazione e alla volontà dei minori, nonché agli effetti prevedibili delle diverse alternative.

Ne consegue che il diritto alla bigenitorialità non può essere attuato mediante soluzioni coattive che, nel caso concreto, risultino impraticabili o idonee a produrre un ulteriore trauma ai minori. Il giudice deve quindi operare un bilanciamento proporzionato tra il recupero della relazione con entrambi i genitori e il rischio di pregiudizio derivante dall’imposizione di collocamenti, incontri o percorsi non realisticamente attuabili.

Il giudice di merito, pur dovendo esaminare criticamente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, conserva il potere-dovere di assumere autonomamente la decisione sulla base della complessiva istruttoria, potendo anche discostarsi dalle indicazioni peritali purché motivi adeguatamente la scelta alla luce dell’interesse concreto dei minori. Tale valutazione, ove sorretta da motivazione non irrazionale, non è riesaminabile in sede di legittimità.

La Corte ha inoltre affermato che:

  • nei provvedimenti riguardanti i figli, anche aventi contenuto economico, il giudice della famiglia esercita poteri officiosi e può adeguare il contributo al mantenimento alla realtà fattuale maturata durante il giudizio, anche senza una specifica domanda di parte;
  • la revoca retroattiva dell’assegno è ammissibile quando il fatto modificativo — nella specie, la stabile collocazione dei figli presso il padre e il loro mantenimento integrale da parte sua — si sia verificato nel corso del giudizio e sia stato valutato nella decisione finale;
  • la violazione delle prescrizioni sull’affidamento non determina automaticamente l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 709-ter c.p.c. — oggi riconducibili alla disciplina dell’art. 473-bis.39 c.p.c. — essendo necessaria una valutazione discrezionale circa la gravità dell’inadempimento, il pregiudizio arrecato al minore e l’utilità concreta della misura, anche in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni di fatto.

Il principio si coordina con il criterio legislativo secondo cui i provvedimenti relativi ai figli devono essere adottati con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale e con la necessità di considerare, nel mantenimento, anche i tempi di permanenza presso ciascun genitore e il valore delle attività di cura svolte da ciascuno (art. 337-ter c.c.art. 473-bis.39 c.p.c.).

FATTI DI CAUSA

La controversia riguardava due figli adolescenti, nati da una coppia divorziata, in un contesto familiare caratterizzato da elevatissima conflittualità e da una lunga serie di procedimenti giudiziari.

In origine, i figli erano stati affidati in via esclusiva alla madre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e con intervento dei servizi specialistici. Il padre era stato posto a contribuire al loro mantenimento e gli era stato vietato di condurli presso la propria abitazione situata fuori regione.

Nel corso del giudizio d’appello, tuttavia, i figli avevano iniziato a vivere stabilmente presso il padre, rifiutando progressivamente gli incontri con la madre. La Corte d’appello, dopo una complessa istruttoria, comprensiva di consulenza tecnica e ascolto dei minori, aveva quindi:

  • revocato l’affidamento ai servizi sociali;
  • disposto l’affidamento condiviso a entrambi i genitori;
  • collocato stabilmente i figli presso il padre, vietandone il trasferimento fuori regione;
  • regolamentato gli incontri con la madre in ambiente neutro, con la presenza di un educatore;
  • revocato, con decorrenza dal gennaio 2024, l’assegno che il padre versava alla madre per il mantenimento dei figli;
  • posto il mantenimento ordinario a carico del padre, con partecipazione della madre alle sole spese straordinarie concordate.

La madre ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che la Corte d’appello avrebbe dovuto limitare la responsabilità genitoriale del padre, confermare l’affidamento ai servizi sociali, mantenere l’assegno e applicare nei confronti del padre le sanzioni per la violazione dei provvedimenti giudiziari.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo che la decisione d’appello fosse il risultato di una valutazione complessiva e non irrazionale dell’interesse dei figli, della loro età, della loro posizione e dell’impraticabilità di ulteriori soluzioni coattive.