Legittima la riduzione del mantenimento della minore, se il padre è un calciatore a fine carriera

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24422 del 4 agosto 2026

 

Dalla decisione emerge il seguente principio:

Nel giudizio di revisione del contributo al mantenimento del figlio minore, il giudice deve applicare il principio di proporzionalità, procedendo a una valutazione comparata delle condizioni economiche e patrimoniali di entrambi i genitori, della rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo, delle sopravvenienze rilevanti, delle attuali esigenze del minore e del tenore di vita precedentemente goduto.

A tal fine, devono essere considerate anche la significativa riduzione dei redditi del genitore non collocatario e la nascita di altri figli a suo carico. La capacità reddituale del genitore collocatario deve essere valutata non soltanto in relazione ai redditi effettivamente percepiti, ma anche alla sua concreta capacità di lavorare e di produrre reddito, avuto riguardo all’età e all’attività professionale svolta. Le somme ricevute nel tempo dal genitore collocatario a titolo di mantenimento, ove eccedenti le ordinarie esigenze del figlio, non costituiscono di per sé una sopravvenienza idonea a giustificare la revisione dell’assegno, ma possono essere considerate nella valutazione delle attuali esigenze del minore.

Quanto alle spese straordinarie, l’art. 337-ter, comma 4, c.c. non impone una rigorosa corrispondenza tra la percentuale di ripartizione delle spese e la proporzione tra i redditi dei genitori. La relativa ripartizione deve essere determinata sulla base di una valutazione complessiva delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti, delle condizioni di vita e dei bisogni del minore.

 FATTI DI CAUSA

La controversia riguardava il contributo al mantenimento di una figlia minore, nata fuori dal matrimonio e affidata a entrambi i genitori, ma collocata presso la madre. Con un provvedimento del 2016 era stato posto a carico del padre, calciatore professionista allora residente all’estero, un assegno mensile di euro 10.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie.

Nel 2021 il padre aveva chiesto la revisione dell’importo, deducendo la significativa riduzione dei propri redditi conseguente all’evoluzione della carriera sportiva, la nascita di un secondo figlio e il miglioramento delle condizioni economiche della madre. La richiesta era stata inizialmente respinta dai giudici di merito.

La Cassazione, con una precedente decisione, aveva cassato il provvedimento con rinvio, rilevando la violazione del principio di proporzionalità e l’omessa comparazione tra la situazione economica dei due genitori e le esigenze attuali della figlia.

Nel giudizio di rinvio, anche sulla base di accertamenti patrimoniali svolti dalla Guardia di finanza, la Corte d’appello aveva ridotto l’assegno a euro 4.000,00 mensili e la quota paterna delle spese straordinarie dal 70% al 50%. La madre aveva impugnato il decreto con sette motivi, contestando la riduzione dell’assegno e della quota delle spese. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la valutazione comparata delle condizioni economiche dei genitori e delle esigenze della minore.