Mantenimento della prole: i costi per la baby-sitter rientrano nelle spese ordinarie o straordinarie?
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1772 del 26 gennaio 2026
Dalla decisione emerge il seguente principio: Nell’ambito dell’affidamento condiviso, il collocamento prevalente del minore presso uno dei genitori non contrasta, di per sé, con il principio di bigenitorialità. Il giudice deve individuare l’assetto concretamente più funzionale all’interesse del minore, valutando le sue esigenze di vita quotidiana, di cura e di stabilità, anche in relazione alle condizioni organizzative e lavorative dei genitori. La frequentazione paritaria ha natura tendenziale e non impone necessariamente una distribuzione eguale dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
La scelta del collocamento prevalente costituisce una valutazione di merito, censurabile in cassazione soltanto nei limiti propri del giudizio di legittimità e non mediante una mera richiesta di rivalutazione delle circostanze di fatto. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non pertinente la doglianza del padre relativa al tempo trascorso dal figlio con la baby-sitter, poiché la decisione del giudice di merito era fondata sulla stabile convivenza del minore con la madre e sulla variabilità del luogo di lavoro paterno.
Quanto alle spese sostenute per la cura del figlio, devono distinguersi:
- le spese destinate a bisogni ordinari, caratterizzate da costanza e prevedibilità, che integrano il contributo ordinario di mantenimento e possono essere richieste sulla base del titolo già emesso;
- le spese imprevedibili e rilevanti, estranee alla fisiologica ordinarietà dell’assegno, per le quali è necessaria un’autonoma azione di accertamento.
La qualificazione della spesa deve essere compiuta in concreto, considerando la sua natura, la frequenza, la prevedibilità e la rilevanza economica. Nel caso esaminato, la spesa per la baby-sitter era collegata all’organizzazione familiare e alla gestione ordinaria del minore, era preesistente alla separazione e presentava carattere costante e prevedibile. Per tale ragione, la Corte d’appello aveva ritenuto che non fosse necessario un preventivo accordo del padre e che la sua inclusione nell’assegno ordinario avrebbe potuto compromettere il principio di proporzionalità e l’adeguatezza del mantenimento, ai sensi dell’art. 316-bis c.c.
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio di separazione, il Tribunale di Trento aveva disposto l’affidamento condiviso dell’unico figlio, con collocamento prevalente presso la madre, e aveva posto a carico del padre un assegno mensile di euro 850,00. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, valorizzando il fatto che il minore aveva sempre vissuto con la madre fino all’età di dieci anni e che il luogo di lavoro del padre era variabile. Aveva inoltre ritenuto proporzionato l’importo dell’assegno rispetto alla situazione reddituale del padre e al tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza familiare.
Il padre ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, il collocamento prevalente presso la madre, la quantificazione dell’assegno e l’inclusione tra le spese straordinarie degli esborsi sostenuti dalla madre per la baby-sitter, che egli riteneva spese ordinarie da ricomprendere nell’assegno. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti o non cogliessero la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Il ricorso incidentale della madre, contenente una querela di falso sulla procura speciale, è stato dichiarato assorbito.
