Adozione di maggiorenne e riduzione del divario minimo di diciotto anni tra adottante e adottato

Cassazione civile, sez. I, 03 Aprile 2020, n. 7667

in tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte Costituzionale e in relazione all’art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”.

Civil cassation, Section I, April 03, 2020, No 7667

With regard to the adoption of an adult, the judge, when applying the rule imposing the minimum age difference of 18 years between the adoptive and the adopted child, must proceed with an interpretation of art. 291 of the Civil Code compatible with art. 30 of the Constitution, according to the reading given by the Constitutional Court and in relation to art. 8 of the ECHR, which allows, taking into account the circumstances of the specific case, a reasonable reduction of this minimum difference, in order to protect family situations consolidated for a long time and based on a proven “affectio familiaris”.