Anche l’accordo tacito di conduzione univoca della vita familiare giustifica l’assegno di divorzio

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 9 luglio 2025, n. 18693.

 

La Corte di cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza 9 luglio 2025, n. 18693, ha stabilito che, in presenza di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, l’assegno divorzile deve essere riconosciuto, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi in cui i coniugi abbiano compiuto tacitamente una scelta comune di conduzione univoca della vita familiare.

Di conseguenza, esso verrà assegnato al coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, così contribuendo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.