Figli universitari all’estero: il trasferimento non giustifica automaticamente la riduzione del mantenimento dovuto da un genitore all’altro

Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 10 luglio 2025, n. 18954.

 

Con l’ordinanza 10 luglio 2025, n. 18954, la Cassazione, Prima Sezione Civile, ha stabilito che il trasferimento di un figlio all’estero, e la conseguente riduzione delle spese di mantenimento dello stesso presso la madre in Italia, non basta di per sé a giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto dal padre.

 

Nel caso di specie il Tribunale di Roma aveva attribuito un assegno di mantenimento a carico del padre di due figli che, in seguito, era stato ridotto dalla Corte d’appello di Roma sul presupposto che il maggiore di questi si fosse trasferito in Svezia per studiare. Sulle spese straordinarie, invece, la Corte poneva a carico delle parti l’obbligo di sostenerle al 50% ciascuna.

Avverso tale decisione la madre proponeva ricorso in Cassazione e la Suprema Corte cassava la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione: correttamente, infatti, il giudice di merito aveva rilevato che la donna non avrebbe più dovuto affrontare le spese di mantenimento del figlio in Italia, ma non aveva considerato le spese per il vitto all’estero e il rispetto del principio di proporzionalità nelle spese straordinarie.

 

In tale occasione il giudice di legittimità ha ribadito alcuni importanti principi in tema di mantenimento dei figli.

Anzitutto, quello per cui, nella distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, quelle straordinarie costituiscono ingenti oneri sopravvenuti, non compresi nell’ammontare dell’assegno ordinario, in quanto, al tempo della determinazione dell’assegno medesimo, non erano né attuali né ragionevolmente determinabili.

In secondo luogo, quello per cui, nell’accertamento di tali spese, devono convergere sia il principio di adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e sia il principio della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato.

Il giudice del secondo grado, infatti, aveva posto a carico delle parti il contributo del 50% delle spese straordinarie, senza esaminare le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali e, in particolare, senza valorizzare la chiara superiorità economica del marito.

 

Infine, la Corte ha ribadito che, come regola generale, quando è disposta la riduzione del mantenimento del figlio sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti alla base dei provvedimenti adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita, data la natura para-alimentare dell’assegno.

L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui sia stata accertata l’insussistenza ab origine dei presupposti per il versamento dell’assegno al figlio maggiorenne, nel qual caso non c’è il diritto del figlio di ritenere quanto pagato.

 

Posto che nel caso di specie la riduzione veniva disposta con riferimento a fatti sopravvenuti, la ricorrente, tuttavia, sottolineava che l’efficacia della riduzione avrebbe dovuto far data dal trasferimento all’estero del figlio ed effettivamente, per la Cassazione, spettava alla Corte d’appello verificare la data di tale fatto sopravvenuto.

 

Con questa decisione si stabilisce che il trasferimento di un figlio all’estero, per ragioni di studio, non basta a giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento a carico del padre poiché, se da un lato la madre non sarà più tenuta sostenere le spese di vitto e alloggio presso di sé in Italia, dall’altro bisognerà tenere in considerazione altri elementi, tra quali le spese di vitto e alloggio all’estero. Inoltre, si ribadisce la necessità di rispettare, nel riparto delle spese straordinarie, il principio di proporzionalità delle risorse economiche e reddituali di entrambi i genitori.