Genitori litigano per somministrare il vaccino al figlio: decide il giudice ordinario
Se i genitori non riescono a trovare un accordo sulla somministrazione del vaccino anti Covid-19 al figlio, il giudice ordinario decide per loro; anche nel caso in cui i due non fossero separati.
È quanto si evince dall’ordinanza dell’11.10.2021 del Tribunale di Parma, con la quale ci si è pronunciati sul ricorso d’urgenza presentato da un padre che chiedeva di poter decidere da solo sulla vaccinazione dei figli minori. Questi ultimi avevano chiesto di vaccinarsi, ma la madre aveva negato il consenso.
Nella memoria difensiva, la madre aveva messo in dubbio la competenza del giudice ordinario.
Dal suo punto di vista, infatti, la mancanza di una separazione tra i coniugi avrebbe tirato in ballo il Tribunale per i minorenni.
Di diverso avviso i giudici di Parma, i quali ricordano la propria competenza in quanto il caso esaminato rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 316 del Codice civile: nel caso in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale per questioni come la salute venisse meno per colpa di un litigio, interviene il tribunale ordinario; fatto confermato anche dall’art. 38 delle disposizioni del Codice civile, in cui l’art. 316 non rientra tra gli ambiti di competenza del Tribunale per i minorenni.
Dopo aver esaminato i certificati medici dei figli (questi ultimi decisi a vaccinarsi), tutti attestanti che godono di buona salute e che non esistono patologie che li metterebbero a rischio, il giudice ha autorizzato il padre a decidere da solo sulla vaccinazione.
If parents cannot agree on the administration of the Covid-19 vaccine to their child, the ordinary judge decides for them, even if the two are not separated.
This is what emerges from the order of 11.10.2021 of the Court of Parma, which ruled on the emergency appeal filed by a father who asked to be able to decide alone on the vaccination of his minor children. The latter had asked to be vaccinated, but the mother had refused to give her consent.
In her defence brief, the mother questioned the jurisdiction of the ordinary courts.
From her point of view, the lack of separation between the spouses would have involved the Juvenile Court.
Parma’s judges were of a different opinion, recalling their own jurisdiction in that the case examined fell within the scope of application of Article 316 of the Civil Code: in the event that the exercise of parental responsibility for matters such as health failed due to a dispute, the ordinary court would intervene; a fact also confirmed by Article 38 of the provisions of the Civil Code, in which Article 316 does not fall within the jurisdiction of the Juvenile Court.
After examining the children’s medical certificates (the latter having decided to be vaccinated), all of which stated that they were in good health and that there were no illnesses that would put them at risk, the judge authorised the father to decide on vaccination alone.