Il mancato ascolto del minore capace di discernimento viola il principio del contraddittorio!
Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 18 settembre 2025 n. 25555
Con l’Ordinanza 18 settembre 2025 n. 25555, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di affidamento dei figli, “l’ascolto dei minori infradodicenni capaci di discernimento costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si avvicina a quella dei dodici anni.”
Tale istituto è volto a garantire il diritto fondamentale della persona del minore ad esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano e costituisce uno strumento di tutela per il conseguimento del suo interesse nell’ambito delle decisioni da prendere.
Il mancato ascolto del minore, in assenza di una motivazione del giudice che dia conto dell’assenza di discernimento da parte sua, comporta una violazione del principio del contraddittorio e di conseguenza vizia sul piano sostanziale il provvedimento stesso.
Nel caso di specie era stato inizialmente disposto l’affidamento condiviso dei due figli minori della coppia. Dopo qualche anno, tuttavia, il maggiore di questi aveva manifestato disagi nei confronti del padre e la madre aveva richiesto una modifica delle condizioni di affidamento.
Il giudice del reclamo, a seguito dell’istruttoria in cui era emerso che il minore non voleva intrattenere rapporti con il padre, accoglieva la richiesta della madre e stabiliva che gli incontri padre-figlio potessero avvenire solamente in caso di espressa richiesta del minore.
Il padre proponeva ricorso avverso tale decisione, lamentando che le modifiche in questione fossero state estese anche nei confronti della figlia minore, senza che si fosse proceduto al suo ascolto.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava la decisione alla Corte d’appello in diversa composizione.
Il giudice, infatti, aveva omesso l’audizione della minore, adottando nei suoi confronti un provvedimento di rilevante incidenza personale, sulla base di quanto allegato non dalla minore stessa, ma dal fratello, e non aveva neppure fornito una motivazione del perché ritenesse superfluo procedere alla sua audizione.
L’unica audizione della minore era stata svolta dinanzi al Tribunale per i minorenni più di tre anni prima, quando questa aveva otto anni, in un contesto temporale e personale diverso rispetto a quello relativo al momento della decisione di modifica delle condizioni di affidamento.
