Anche nelle Unioni Civili è previsto l’assegno divorzile!

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025

 

La Cassazione civile, Sez. I, con l’ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025 ha affermato che anche nell’ambito dell’unione civile, così come avviene nel matrimonio, può essere riconosciuto un assegno divorzile qualora, accertata l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e quella perequativo-compensativa.

Questo perché l’unione civile – con la quale si è formalizzato e dato rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omoaffettiva – è istituto diverso da quello del matrimonio e, in caso di scioglimento, richiede minori formalità, non conosce la fase della separazione ed altri istituti, come l’assegno id mantenimento. Tuttavia la legge prevede espressamente l’applicazione anche alle unioni civili dell’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, in punto di corresponsione di un assegno periodico in favore dell’ex-coniuge, qualora quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Nel caso di specie, si trattava di un’unione civile tra due donne, formalizzata nel 2016 e preceduta da una convivenza iniziata nel 2013.

Una di loro, in fase di scioglimento dell’unione civile, aveva chiesto il riconoscimento di un assegno: la richiesta veniva accolta in primo grado dal Tribunale di Pordenone ma, in seguito, respinta dalla Corte d’Appello di Trieste.

La donna proponeva allora ricorso per Cassazione: la Suprema Corte accoglieva il ricorso e rinviava alla Corte d’Appello che, questa volta, le riconosceva un assegno mensile di 550 euro, valorizzando la disparità economica tra le parti e ritenendo che la richiedente avesse subito una perdita di chance lavorativa trasferendosi presso l’allora compagna.

La Cassazione, chiamata ancora una volta a pronunciarsi, ribadiva che nella valutazione dei presupposti per la corresponsione dell’assegno si devono applicare tutti i criteri di cui all’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio: l’assegno, infatti, riconosciuto anche nelle unioni civili, è subordinato ad una verifica sulla effettiva sussistenza dei presupposti sia della sua funzione assistenziale sia di quella compensativa.