Accertamento della mancanza dei presupposti per l’assegno divorzile: il coniuge inizialmente obbligato può chiedere la restituzione delle somme!

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026

 

La Cassazione civile, Sez. I, con l’ordinanza n. 1999 del 29 gennaio 2026, ha ribadito la differenza intercorrente tra l’assegno di separazione e l’assegno divorzile, specificando che il primo, presupponendo la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, va determinato in relazione al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

L’assegno di divorzio, invece, essendo conseguente allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e deve essere determinato secondo i criteri indicati dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, senza che rilevi il parametro del tenore di vita matrimoniale.

La Cassazione ha quindi precisato che, in caso di accertamento, con sentenza definitiva, dell’insussistenza ab origine dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, il coniuge che indebitamente era stato obbligato a corrispondere l’assegno all’altro potrà agire con la ripetizione dell’indebito e ottenere la restituzione di quanto versato fin dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Nel caso di specie il Tribunale di Rimini aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio riconoscendo un assegno divorzile in favore della moglie pari a 500 euro mensili.

La Corte d’appello di Bologna accoglieva l’appello proposto dal marito rilevando che la moglie non aveva provato che le proprie condizioni economiche, meno vantaggiose rispetto a quelle del marito, erano riconducibili alle scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio personale e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge.

La donna, infatti, si era limitata ad affermare genericamente che nel 1999, quando i figli avevano sei e tre anni, aveva scelto di svolgere lavoro part-time, senza specificare quale reddito percepisse a quella data e quali minori introiti avesse comportato la nuova occupazione.

Per la Corte nel caso di specie non era neppure possibile riconoscere all’assegno una funzione meramente assistenziale, considerato che la donna svolgeva attività lavorativa con un reddito lordo di poco superiore a 20.000 euro ed era proprietaria dell’immobile ove risiedeva.

Di conseguenza, il giudice d’appello condannava la moglie a restituire al marito le somme indebitamente percepite a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino a quel momento. Tale decisione veniva confermata anche in Cassazione.