Disconoscimento di paternità: la donazione alla presunta figlia resta valida!

Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1682 del 26 gennaio 2026

 

La Cassazione civile, Sez. II, con l’ordinanza n. 1682 del 26 gennaio 2026 ha ribadito che, in tema di donazione, per qualificare un certo elemento come motivo determinante ai sensi dell’art. 787 c. c., si deve compiere una valutazione delle circostanze di fatto diretta ad accertare l’effettiva volontà dei contraenti.

Infatti, il mero riferimento, nella parte descrittiva dell’atto di donazione relativa all’indicazione dei contraenti, alla qualità di figlia della donataria non è sufficiente a dimostrare che tale qualità abbia costituito il motivo unico e determinante della liberalità.

Nel caso di specie, in seguito al disconoscimento di paternità, un padre agiva per l’annullamento di una donazione immobiliare con cui aveva trasferito alla figlia la nuda proprietà di un immobile, sostenendo che il rapporto di filiazione costituisse il motivo unico e determinante tale liberalità.

Sia il Tribunale in primo grado, sia la Corte d’Appello in secondo grado rigettavano la domanda di annullamento rilevando che dall’atto di donazione non emergeva che il rapporto di filiazione fosse stato il motivo determinante di quella liberalità.

Infatti, il riferimento nell’atto alla qualità di figlia era meramente descrittivo, l’attore, pur avendo tre figlie, aveva beneficiato solo una di esse, e, in aggiunta, già prima della donazione aveva già manifestato dubbi sulla sua paternità.

Anche la Cassazione, da ultima, rigettava il ricorso dell’uomo, non rilevando vizi logici o giuridici nella valutazione dei giudici di merito.