Anche il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento è violenza domestica: lo dice la Convenzione di Istanbul!
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24752 del 7 settembre 2025
La Cassazione civile, Sez. I, con l’ordinanza n. 24752 del 7 settembre 2025 ha affermato che nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale in cui siano dedotte condotte di violenza domestica, le norme dell’ordinamento interno devono essere interpretate in senso conforme alla Convenzione di Istanbul, la quale, all’art. 3 stabilisce che per violenza domestica si intendono “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
Nell’adozione dei provvedimenti concernenti i figli minori, dunque, il giudice dovrà motivare adeguatamente, da un lato, circa la valutazione del rischio di reiterazione delle condotte violente e, dall’altro lato, sulla idoneità o non idoneità dei fatti sopravvenuti a determinare una modifica delle condizioni di affidamento e/o di visita dei figli.
