È valida la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio per vizio psichico

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10849

 

 

Principio di diritto

Dalla decisione emerge il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di riconoscimento dell’efficacia (delibazione) delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale per incapacità, con particolare riferimento al limite dell’ordine pubblico italiano.

Ai fini della delibazione nell’ordinamento italiano di una sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per vizio del consenso dovuto a incapacità, la situazione di vizio psichico considerata dal giudice canonico non deve discostarsi sostanzialmente dall’ipotesi di incapacità naturale di cui all’art. 120 c.c..

Non è sufficiente, infatti, la mera condizione di deficienza caratteriale o di immaturità psichica ed affettiva del coniuge (anche se di natura psicogena e incidente sulle dinamiche relazionali). L’incapacità di valutare ex ante la rilevanza e l’indissolubilità del vincolo matrimoniale non si traduce, infatti, in un vero e proprio deficit psichico o stato patologico che possa aver inficiato la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento della celebrazione. Spetta al giudice della delibazione, con un giudizio di diritto e senza riesaminare il merito dei fatti accertati in sede canonica, verificare la corretta sussunzione (inquadramento) di tali accertamenti nelle norme civilistiche sulla nullità del matrimonio.

 

Riassunto dei fatti di causa

Il ricorrente, A.A. (rappresentato dal proprio amministratore di sostegno), si rivolgeva alla Corte d’Appello di Firenze per chiedere la delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio. Tale sentenza ecclesiastica aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, contratto nel 2004 con B.B., ravvisando in capo alla donna un vizio psichico di incapacità a contrarre il matrimonio.

La Corte d’Appello di Firenze rigettava la domanda di delibazione, ritenendo la decisione ecclesiastica contraria all’ordine pubblico interno. I giudici di merito rilevavano che le risultanze del processo canonico e della consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.) descrivevano una situazione di forte “immaturità psichica ed affettiva” della donna (caratterizzata da instabilità affettiva, egocentrismo, ansie, rigidità di carattere e scarsa tolleranza), ma che tale quadro clinico non era di gravità tale da integrare un vero e proprio “vizio psichico” assimilabile all’incapacità d’intendere e di volere prevista dall’art. 120 c.c. per la nullità civile.

Il ricorrente impugnava la decisione dinanzi alla Suprema Corte con due motivi, lamentando:

    1. La violazione degli artt. 120 c.c. e 797 c.p.c., per aver erroneamente escluso che i disturbi della moglie integrassero un vizio di intendere e volere idoneo alla delibazione.
    2. La violazione degli accordi di Villa Madama (tra Italia e Santa Sede), contestando alla Corte d’Appello un presunto e vietato riesame nel merito delle risultanze istruttorie del giudice ecclesiastico.

La Corte di Cassazione, infine, ha dichiarato il ricorso inammissibile in relazione a entrambi i motivi. La Suprema Corte ha evidenziato che la Corte d’Appello non ha compiuto un vietato riesame del merito, ma si è limitata a compiere una corretta valutazione di diritto: ha preso atto dei fatti così come accertati dal giudice ecclesiastico (ossia una “mera immaturità”) e ha correttamente statuito che essi non fossero sussumibili nella rigida nozione civilistica di deficit psichico e incapacità naturale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite.