Legittimo l’addebito alla moglie che ritorna a vivere dai suoi genitori

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10859

 

 

Principio di Diritto

Dall’ordinanza della Corte di Cassazione emergono due principi di diritto fondamentali, uno di natura sostanziale in materia di diritto di famiglia e uno di natura processuale:

  • Principio di natura sostanziale (addebito per abbandono del tetto coniugale): il volontario e unilaterale allontanamento dalla residenza familiare da parte di uno dei coniugi, senza il consenso dell’altro, integra una violazione dell’obbligo matrimoniale di coabitazione. Tale condotta è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che il coniuge che si è allontanato non dimostri una giusta causa che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza o provi che l’abbandono sia avvenuto quando la crisi coniugale era già irreversibilmente in atto.
  • Principio di natura processuale (irripetibilità dell’assegno provvisorio): l’assegno di mantenimento corrisposto in via provvisoria durante il giudizio di primo grado non è ripetibile (ossia non va restituito) — anche qualora la sentenza definitiva neghi il diritto al mantenimento a causa dell’addebito della separazione — qualora la somma sia di modesta entità, la beneficiaria sia priva di redditi propri e l’assegno abbia assolto a una funzione di solidarietà coniugale finalizzata a soddisfare i bisogni primari e le quotidiane esigenze di vita.

 

 

Riassunto dei Fatti di Causa

Il Tribunale di Roma pronunciava la separazione dei coniugi A.A. e B.B., addebitando la separazione alla moglie. Di conseguenza, respingeva la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla donna. Disponeva inoltre sul mantenimento del figlio minore, stabilendo che ciascun genitore provvedesse nei periodi di permanenza e ripartendo le spese straordinarie (80% a carico del padre, 20% alla madre).

Successivamente, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame della moglie, introduceva un assegno di mantenimento ordinario per il figlio di € 1.000,00 mensili a carico del padre, limitatamente a un preciso periodo temporale (dal luglio 2018, data del collocamento effettivo del minore presso il padre a Milano, fino al febbraio 2022, data dei provvedimenti presidenziali nel successivo giudizio di divorzio). Confermava il resto della decisione, incluso l’addebito alla moglie.

Dall’istruttoria è emerso che, subito dopo le nozze, la moglie aveva deciso di fare definitivo rientro a Roma presso i genitori, rifiutandosi di stabilirsi a Milano nell’appartamento del marito, concordato come casa familiare e dove la coppia aveva già convissuto prima del matrimonio. La Corte ha escluso che l’allontanamento fosse giustificato da motivi di salute o di lavoro, rigettando le accuse della moglie secondo cui il marito si era disinteressato di lei e del figlio.

Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il marito contestava, in particolare, la mancata correzione di un errore materiale nel dispositivo di primo grado, la non ripetibilità delle somme versate come assegno provvisorio e la quantificazione dell’assegno per il figlio.

La moglie censurava l’addebito della separazione a suo carico, la valutazione delle prove testimoniali, il mancato ascolto del minore e l’insufficienza del contributo per il figlio.

Decisione: La Suprema Corte ha rigettato tutti i ricorsi (principale e incidentali), ritenendo le motivazioni della Corte d’Appello congrue, logiche e conformi ai principi di legge, disponendo la compensazione delle spese legali a causa della reciproca soccombenza.