La mera sopravvenienza di altri figli non basta per revocare la donazione!

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 25333 del 20 settembre 2024.

Con la sentenza n. 25333 del 20 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 803 c.c., “Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante”.

La norma, ha specificato la Corte, trova applicazione esclusivamente quando il donante non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al momento della donazione.
Mentre la sopravvenienza di ulteriori figli, qualora il donante al tempo della donazione ne avesse già, non legittima la revoca.

Nel caso di specie si trattava di un uomo che aveva donato beni immobili alla ex moglie durante il matrimonio, dal quale erano nati due figli. Dopo aver avuto un terzo figlio da una relazione extraconiugale e dopo aver divorziato, l’uomo chiedeva la revoca della donazione per sopravvenienza di figli.

Sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’appello in secondo grado rigettavano la domanda poiché la donazione era stata effettuata quando il donante aveva già due figli in costanza di matrimonio, così confermando la costante interpretazione restrittiva dell’art. 803 c.c.