La soluzione del contrasto sui tempi di permanenza dei figli è riservata al giudice di merito

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 aprile 2026, n. 11946

 

Dalla decisione emergono i seguenti principi

  1. In tema di affidamento condiviso, ad esso non corrisponde automaticamente la parificazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. La regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una ripartizione simmetrica e paritaria, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa, tenga conto del diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e della stabilità delle abitudini dei minori (specialmente se in tenera età).
  2. In caso di c.d. doppia conforme (sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado), opera il quinto comma dell’art. 360 c.p.c., con il correlativo onere del ricorrente di indicare specificamente i fatti decisivi di cui si lamenta l’omesso esame.
  3. La soluzione del contrasto tra genitori sull’interpretazione delle modalità attuative delle condizioni di affidamento già stabilite in sentenza rientra nel campo applicativo dell’art. 709-ter c.p.c. (o dell’art. 473-bis.38 c.p.c. per i procedimenti successivi alla riforma Cartabia) ed è riservata al giudice di merito.
  4. L’attribuzione dell’assegno unico universale al genitore assegnatario della casa familiare presso cui i minori hanno la residenza abituale non è preclusa dall’affidamento condiviso, risponde a esigenze di semplificazione in coerenza con natura e funzione della misura, ed è volta a soddisfare l’esclusivo interesse dei minori, ferma restando la possibilità per l’altro genitore di chiedere conto delle modalità di impiego.

Fatti di causa

Le parti, genitori di due minori nati nel 2018 e nel 2021, avevano avviato un giudizio di separazione. Il Tribunale di Monza aveva disposto l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione a quest’ultima della casa familiare — di proprietà esclusiva del padre, che l’aveva acquistata prima dell’inizio della relazione. I tempi di permanenza con il padre erano limitati a due pomeriggi infrasettimanali e un fine settimana alternato.

La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma, aveva ampliato il diritto di visita paterno estendendo i pomeriggi infrasettimanali fino alle 20:30, ma confermando l’impianto complessivo della decisione di primo grado (collocamento prevalente presso la madre, casa familiare alla madre, assegno di mantenimento di € 500 mensili a carico del padre). A fondamento della decisione, la Corte valorizzava la tenera età dei minori e l’esigenza di stabilità delle loro abitudini.

Il padre proponeva ricorso per Cassazione su tre fronti: tempi di permanenza, assegnazione della casa familiare e contributo al mantenimento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: il primo perché non si confrontava con la ratio decidendi e sollecitava una rivalutazione del fatto; il secondo per analoghe carenze argomentative; il terzo perché introduceva questioni nuove (come l’assegno unico) non prospettate nei gradi di merito e faceva leva su circostanze future ed eventuali. Ricorso rigettato con condanna alle spese.