Nuova convivenza more uxorio della moglie: rimane l’assegnazione della casa familiare!

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33695

 

La Cassazione Civile, Sezione I, con l’ordinanza n. 33695 del 23 dicembre 2025, ha ribadito il principio per cui, nei giudizi di separazione personale, l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minorenne è dettata dall’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.

Di conseguenza, ha precisato la Corte, tale assegnazione non può essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso una convivenza more uxorio con un’altra persona, essendo la decisione di assegnazione subordinata esclusivamente alla valutazione di rispondenza all’interesse del minore.

Nel caso di specie vi era stato un giudizio di separazione personale dei coniugi, a seguito del quale il Tribunale disponeva l’affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, l’assegnazione della casa familiare alla madre e un contributo di mantenimento del figlio a carico del padre.

In fase di appello il provvedimento veniva confermato, pertanto il marito proponeva ricorso per Cassazione lamentando il mancato accertamento della convivenza more uxorio della moglie, a suo dire rilevante sia per l’assegnazione della casa sia per l’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte, tuttavia, respingeva il ricorso, confermando che l’assegnazione della casa familiare deriva dalla legge nell’interesse del minore e che la convivenza more uxorio non rileva ai fini dell’assegnazione.