L’ex marito paga le spese condominiali della moglie morosa: è possibile chiedere la compensazione con l’assegno di mantenimento da lui dovuto!
Corte d’Appello di Ancona, Sez. I, sentenza 2 dicembre 2025, n. 1448
La Corte d’Appello di Ancona, Sez. I, con la sentenza 2 dicembre 2025, n. 1448 ha affermato che l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile non rientrano tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi degli artt. 1246 comma 1 n. 5) e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale.
Questo perché, mentre l’assegno alimentare trova fonte nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno di provvedere al proprio sostentamento, l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile trovano fonte nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e nella solidarietà postfamiliare, e dunque sono compensabili con crediti di diversa natura vantati dal coniuge obbligato.
Nel caso di specie l’ex marito aveva dovuto pagare le spese condominiali dell’appartamento assegnato all’ex moglie a causa della sua morosità. L’uomo, pertanto, chiedeva al Tribunale di accertare che tali oneri fossero a carico dell’ex moglie e chiedeva di poter compensare quanto da lui pagato con il credito che la donna vantava nei suoi confronti a titolo di assegno di mantenimento e divorzile.
Il Tribunale, pur accertando il debito della moglie, negava la possibilità di operare la compensazione.
Tuttavia, in appello il giudice ribaltava la decisione e ammetteva la possibilità di operare la compensazione delle spese condominiali con il credito per l’assegno di mantenimento e divorzile.
