Separazione: non spetta l’assegno di mantenimento all’ex che convive more uxorio col partner
Cass. civ., Sez. I, Ord.,16/03/2026, n. 5896
La Corte, nel respingere il motivo relativo al diniego dell’assegno di mantenimento, richiama e ribadisce il seguente principio: In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati
La pronuncia richiama a sostegno Cass. n. 16982/2018, Cass. n. 32871/2018 e Cass. n. 34728/2023.
Nel caso di specie
B.B. avviava nel marzo 2020 il giudizio di separazione dalla moglie A.A., chiedendo l’addebito a lei e invocando la violazione dell’obbligo di fedeltà. A.A., a sua volta, domandava l’addebito al marito, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa coniugale (di cui era comproprietaria al 95%), allegando condotte violente, aggressive e vessatorie subite dal marito sin dall’inizio del matrimonio, che l’avrebbero costretta ad allontanarsi dall’abitazione già nel settembre 2018.
Il Tribunale di Como addebitava la separazione alla moglie e respingeva le sue domande, revocando l’assegno con effetto ex tunc. In appello emergeva che: A.A. aveva lasciato la casa coniugale a fine febbraio 2019; dal 1° aprile 2019 aveva sottoscritto un contratto di locazione a C., località dove si era trasferito anche C.C. dopo aver lasciato la propria moglie; la relazione extraconiugale con C.C. non era contestata ed era stata confermata dalla stessa A.A. in interrogatorio formale; dal febbraio 2020 i due convivevano stabilmente.
La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, ritenendo non provati i pretesi maltrattamenti del marito (mai denunciati) e non dimostrata l’anteriorità della crisi rispetto all’infedeltà della moglie; negava l’assegno di mantenimento in ragione sia della convivenza more uxorio con il nuovo compagno, sia della mancata prova dell’impossibilità oggettiva di provvedere al proprio sostentamento (A.A., 57 anni, aveva sempre lavorato e non risultavano patologie invalidanti); negava infine l’assegnazione della casa coniugale per assenza di figli minori o non autosufficienti e per la cessazione della stabile abitazione.
La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e cinque i motivi di ricorso, condannando la ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
