Assegno di mantenimento: per la valutazione del tenore di vita non basta il reddito dell’obbligato!
Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 3 maggio 2025, n. 11611.
Con l’ordinanza 3 maggio 2025, n. 11611, la Cassazione, Prima Sezione Civile, ha ribadito che la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento nella separazione dipende senz’altro dal tenore di vita coniugale, ma tale tenore di vita deve essere accertato considerando le effettive condizioni dei coniugi, senza basarsi esclusivamente sui redditi da loro percepiti.
Il Tribunale di Firenze in una causa di separazione disponeva a carico del marito la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie dell’importo di 800 euro e la decisione era confermata anche dalla Corte d’appello secondo la quale la donna, pur avendo capacità professionale e un patrimonio mobiliare, aveva subito un notevole calo delle risorse economiche dopo la separazione.
A quel punto il marito proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che il tenore di vita non era stato correttamente accertato e, soprattutto, che i giudici di merito non avevano chiarito come le condizioni economiche della moglie fossero cambiate dopo la separazione.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso e chiariva che nella valutazione del tenore di vita l’accertamento delle disponibilità patrimoniali dell’onerato non è limitato al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma tiene conto anche di altri elementi idonei ad incidere sulle condizioni delle parti, come la disponibilità di un consistente patrimonio, la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso e anche la percezione di redditi occultati al fisco.
La Corte d’Appello, invece, aveva basato la sua decisione esclusivamente sulle entrate economiche del marito, senza accertare quali fossero le effettive condizioni di vita della famiglia e di ciascuno dei coniugi. La sentenza veniva pertanto cassata e rinviata alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per una nuova decisione.
Con questa pronuncia la Suprema Corte ribadisce che la valutazione del tenore di vita coniugale deve basarsi non soltanto sui redditi delle parti, ma anche sulla considerazione delle effettive condizioni economiche delle parti e sul loro eventuale mutamento in seguito alla separazione.
