File video come prova nei procedimenti di affidamento dei minori: la loro produzione non può essere preclusa da meri limiti tecnici!
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30767 del 22 novembre 2025
La Cassazione civile, Sez. I, con l’ordinanza n. 30767 del 22 novembre 2025 ha affermato che, in tema di diritto alla prova, i file video costituiscono riproduzioni meccaniche, la cui produzione in giudizio è consentita dall’art. 2712 c.c. e che il loro deposito non può essere precluso da meri limiti tecnici del sistema informatico.
Di conseguenza, qualora le modalità telematiche di deposito risultino temporaneamente impossibili, il giudice ha il dovere di garantire l’effettività del diritto alla prova attraverso modalità alternative di deposito.
Nel caso di specie era stato instaurato un procedimento ex artt. 333 e 336 c.c. per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su due figli minori.
Il Tribunale in primo grado disponeva provvisoriamente l’affido dei minori al Comune e il loro collocamento in una comunità educativa, regolamentando gli incontri con i genitori in spazio neutro e nominando un curatore speciale. Tali disposizioni venivano poi confermate con decreto definitivo, dove si consentiva al padre anche un progressivo ampliamento dei tempi di frequentazione con i figli.
La madre e i nonni materni proponevano reclamo avverso tale decisione ma la Corte d’appello di Milano lo respingeva, disponendo il collocamento definitivo dei minori presso il padre e confermando gli incontri protetti con la madre e i parenti materni.
Nel corso del giudizio di reclamo, la madre aveva chiesto l’autorizzazione al deposito di file video contenenti l’audizione dei minori effettuata nel procedimento penale e aveva allegato documentazione relativa a condotte di violenza domestica subita durante la convivenza, ma la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile tale richiesta per violazione dei limiti dell’art. 196-quater delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Civile.
La madre presentava allora ricorso in Cassazione e la Corte lo accoglieva, accertando, da un lato, la violazione del diritto alla prova e, dall’altro, l’omesso accertamento delle allegazioni di violenza domestica, così cassando il decreto impugnato e rinviando la decisione alla Corte d’appello in diversa composizione.
