Rifiuto del genitore biologico all’adozione del partener: la crisi di coppia non basta a giustificarlo!
Cassazione Civile, sentenza n. 30786 del 24 novembre 2025
Con la sentenza n. 30786 del 24 novembre 2025, la Cassazione ha affermato che, in tema di adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184 del 1983, nell’ambito di coppie omoaffettive con minore nato a seguito di procreazione medicalmente assistita, il dissenso del genitore biologico non ha efficacia preclusiva automatica, ma deve essere valutato in correlazione e bilanciamento con l’effettivo preminente interesse del minore.
Il rifiuto dell’assenso all’adozione da parte del genitore biologico esercente la responsabilità genitoriale, infatti, appare ragionevole soltanto se espresso nell’interesse del minore, ad esempio quando non si sia realizzato tra quest’ultimo ed il genitore d’intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell’adozione.
Se invece tale relazione sussiste, il rifiuto non può essere rimesso alla pura discrezionalità del genitore biologico, né può essere giustificato unicamente dalla circostanza di una crisi nella coppia genitoriale.
Nel caso di specie si trattava di due donne unite civilmente che, tramite fecondazione eterologa all’estero, avevano avuto una bambina. La madre intenzionale formulava domanda di adozione della minore, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184 del 1983, con il consenso della madre biologica.
Tuttavia, a seguito di una crisi nella coppia che aveva determinato la fine della relazione, la madre biologica revocava il consenso.
Il Tribunale di primo grado e la Corte d’Appello di Lecce rigettavano la domanda di adozione, sostenendo che l’accesa conflittualità della coppia, unitamente al rifiuto della minore ad avere rapporti con la madre intenzionale, rendessero l’adozione contraria al preminente interesse della bambina.
Nella decisione, però, la Corte aveva valorizzato solamente la situazione di sofferenza della minore conseguente alla conflittualità della coppia, senza considerare che il rapporto tra la madre intenzionale e la bambina era stato caratterizzato, per sette anni dalla nascita, da cura e affetto, e che il rifiuto della minore era dovuto ad un condizionamento da parte della madre biologica.
Pertanto, arrivati in Cassazione, il giudice accoglieva il ricorso della madre intenzionale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
