Infedeltà coniugale: per ottenere l’addebito serve la prova del nesso di causalità con l’intollerabilità della convivenza!
Tribunale di Latina, sentenza n. 1775 del 22 ottobre 2025
Con la sentenza n. 1775 del 22 ottobre 2025 il Tribunale di Latina ha ribadito che, in tema di separazione personale dei coniugi, il coniuge che intende chiedere l’addebito all’altro ha l’onere di provare non solo l’esistenza di una violazione degli obblighi reciproci sorti dal matrimonio, ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l’elemento dell’intollerabilità della convivenza.
La mera violazione dei doveri coniugali, infatti, non è di per sé sufficiente a fondare l’addebito se non si dimostra che tale comportamento è stato la causa determinante la crisi matrimoniale, e non la mera conseguenza di una crisi già in atto.
Tale principio, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche nelle ipotesi di infedeltà coniugale.
Nel caso di specie si trattava di una moglie chiedeva la separazione con addebito al marito, lamentando il suo disinteresse verso il matrimonio e, soprattutto, una relazione extraconiugale da lui intrapresa protrattasi per diversi anni. Il marito, sentito in giudizio, confermava il venir meno dell’affectio coniugalis, ma contestava le circostanze addebitate.
All’esito del giudizio, il Tribunale pronunciava la separazione ma non riconosceva l’addebito al marito, ritenendo che le allegazioni della moglie fossero rimaste prive di prova.
Pur riconoscendo che l’infedeltà coniugale normalmente determina l’intollerabilità della convivenza, l’addebito veniva escluso in quanto era stata accertata l’esistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, iniziata ben prima che si arrivasse all’infedeltà coniugale.
