Inosservanza dei provvedimenti del giudice: 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione!
Tribunale di Verona, Sez. delle persone, dei minori e della famiglia, ordinanza del 07.04.2025.
Con l’ordinanza del 07.04.2025, il Tribunale di Verona, Sez. delle persone, dei minori e della famiglia, ha condannato un padre al pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di un provvedimento del giudice che gli imponeva, provvisoriamente, di versare alla controparte un contributo di mantenimento in favore dei figli.
Nell’ambito di un procedimento per l’affidamento dei figli, il padre presentava istanza di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti fino ad allora adottati, sul presupposto della concorde richiesta dei figli di essere sentiti dal giudice.
Il giudice decideva di dar seguito a tale audizione e tuttavia, in quell’occasione, i difensori della resistente allegavano che l’uomo non stava adempiendo all’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, obbligo che gli era stato imposto con una precedente ordinanza del’11 febbraio 2025, dal medesimo giudice.
Il Tribunale di Verona decideva allora di adottare d’ufficio i provvedimenti di cui all’art. 473-bis.39 primo comma c.p.c. lett. b): si tratta, in particolare, di una nuova disposizione, introdotta con la Riforma Cartabia, con la quale si consente al giudice, in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica – oltreché in altre ipotesi che non interessavano il caso di specie – di individuare la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di un provvedimento.
Nel caso di specie, dunque, di fronte all’inadempimento dell’ordinanza che fissava la corresponsione di un contributo di mantenimento in favore dei figli, il padre inadempiente era condannato al pagamento della somma di 100 euro in favore della controparte per ogni giorno di ulteriore riardo nell’esecuzione di tale ordinanza, pur trattandosi di un provvedimento provvisorio.
Con questa decisione il Tribunale dava applicazione concreta ad uno strumento di recente introduzione volto a sanzionare l’inadempimento dei provvedimenti del giudice, anche qualora si tratti di disposizioni di natura economica, al fine di evitare qualsivoglia pregiudizio per i minori.
