Nuova relazione e nuova attività in società dell’ex moglie: il mantenimento rimane!

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza n. 31218 del 30 novembre 2025

 

La Cassazione Civile, Sezione I, con l’ordinanza n. 31218 del 30 novembre 2025, ha ribadito che, in tema di revisione delle condizioni economiche delle parti, relative al periodo successivo al divorzio, le doglianze finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito sono inammissibili qualora questi abbia correttamente applicato il principio di proporzionalità.

L’art. 316 bis, comma 1, c.c., prevede, infatti, che i genitori debbano adempiere agli obblighi nei confronti dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.

Nel caso di specie si trattava di un procedimento di revisione delle condizioni di divorzio promosso dalla ex moglie presso il Tribunale di Reggio Emilia, il quale poneva a carico dell’ex marito un contributo di mantenimento per i due figli minori di 200,00 euro mensili.

L’ex marito proponeva reclamo avverso tale decreto, allegando che la donna conviveva con un nuovo compagno e aveva costituito insieme a lui una società di persone da due anni.

Tuttavia la Corte di Appello di Bologna rigettava il reclamo rilevando che, nonostante le modifiche delle condizioni di vita della donna, il divario reddituale tra le parti rimaneva sostanzialmente immutato.

Nei primi mesi di esercizio dell’impresa, infatti, l’utile era stato estremamente modesto, non tale da modificare significativamente la condizione economica della reclamata.

Il marito allora ricorreva per cassazione con due motivi, ma la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo correttamente applicato dal giudice di merito il criterio di proporzionalità.