Prove atipiche: la rilevanza delle investigazioni private!
Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza 12 gennaio 2026, n. 617
La Cassazione civile, Sez. I, con l’ordinanza 12 gennaio 2026, n. 617, ha ribadito che le relazioni investigative private rientrano tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Il giudice è legittimato ad avvalersene ma esse assumono valore indiziario, dunque devono essere valutate unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.
Nel caso di specie vi era stata una separazione giudiziale tra le parti, con addebito al marito e con la previsione di un contributo mensile a suo carico di 700 euro per il figlio e di 400 euro per la moglie che si era dichiarata priva di reddito.
In fase di appello, tuttavia, il marito aveva prodotto una relazione investigativa per dimostrare che la moglie svolgeva attività lavorativa presso una società immobiliare, fatto che avrebbe giustificato la riduzione dei contributi di mantenimento.
Il giudice accoglieva parzialmente l’appello, riducendo il contributo per il figlio a 200 euro mensili e quello per la moglie a 150 euro mensili, ritenendo legittima l’utilizzazione della relazione investigativa come prova atipica: il suo contenuto, infatti, era stato confermato dall’investigatore privato sentito come testimone.
La donna proponeva allora ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente attribuito valore probatorio alla relazione investigativa e alla testimonianza indiretta dell’investigatore privato.
La Cassazione però dichiarava il ricorso inammissibile, precisando che le censure riguardavano elementi probatori suscettibili di valutazione discrezionale del giudice, secondo il principio del libero convincimento, e non investivano invece fatti storici aventi valenza decisiva.
