Separazione: non spetta l’assegno di mantenimento all’ex che convive more uxorio col partner
Cassazione Civile, Sezione. I, ordinanza n. 5896 del 16 marzo 2026
In tema di separazione personale dei coniugi con addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà, grava sulla parte che richiede l’addebito l’onere di provare la condotta infedele e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tuttavia, poiché la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, secondo l’id quod plerumque accidit, costituisce causa dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e quindi, di per sé sola, motivo di addebito, una volta dimostrata in causa tale violazione, spetta al coniuge cui è addebitata la separazione dare la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale, dimostrando l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà.
In materia di assegno di mantenimento, la sentenza conferma che:
Il diritto all’assegno di mantenimento può essere negato quando il coniuge separato ha instaurato con altra persona una convivenza stabile e continuativa, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare, salva la facoltà del coniuge richiedente di provare che la convivenza non influisce positivamente sulle proprie condizioni economiche.
La signora A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Como.
La signora A.A. aveva lasciato la casa coniugale a fine febbraio 2019, sostenendo di essere stata costretta dalle presunte condotte violente e minacciose del marito (mai denunciate)
In data 1° aprile 2019 la signora A.A. ha sottoscritto un contratto di locazione in C., dove si era trasferito anche il signor C.C., con il quale ella ha successivamente ammesso di intrattenere una relazione extraconiugale. La convivenza tra A.A. e C.C. risultava consolidata da gennaio/febbraio 2020
Il Tribunale di Como ha addebitato la separazione alla signora A.A. per violazione dell’obbligo di fedeltà, respingendo la sua domanda di assegno di mantenimento e revocandolo con effetto ex tunc
La Corte d’Appello di Milano ha quindi confermato integralmente la decisione, ritenendo:
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- Provata la relazione extraconiugale della signora A.A.
- Non dimostrati i presunti comportamenti violenti e vessatori del marito
- Non provata l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’infedeltà
- Legittimo il diniego dell’assegno di mantenimento, sia per la convivenza con nuovo compagno, sia per l’assenza di prova dell’impossibilità oggettiva della signora A.A. (57 anni, sempre lavoratrice in costanza di matrimonio) di provvedere autonomamente al proprio sostentamento
La Cassazione ha infine dichiarato inammissibile il ricorso della signora A.A., ritenendo che tutte le doglianze mirassero in realtà ad ottenere una rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio e al versamento del doppio contributo unificato.
