Adozione internazionale: questione di legittimità costituzionale del divieto per le coppie unite civilmente
Fonte: Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia n. 55 del 12 marzo 2026
Il nucleo giuridico e la questione di legittimità costituzionale
Il cuore della controversia legale, che in questa sede ci accingiamo a sintetizzare, risiede in una complessa questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza n. 55 del 12 marzo 2026 del Tribunale per i minorenni di Venezia. Tale questione verte specificamente sull’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, una norma che disciplina i requisiti imprescindibili che devono sussistere al fine di poter intraprendere il percorso dell’adozione internazionale.
L’attuale impianto normativo è sospettato di non essere conforme ai principi fondamentali dettati dalla Costituzione italiana (con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e 117) e alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (articoli 8 e 14 CEDU) per una serie di ragioni:
- Innanzitutto, vi è una disparità di trattamento irragionevole. In altre parole, emerge una discriminazione ingiustificata nei confronti delle coppie unite civilmente rispetto alle coppie coniugate. Tale disparità appare ancor più evidente a seguito della sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale che ha esteso la possibilità di ottenere l’idoneità all’adozione internazionale anche alle persone singole. Per le coppie unite civilmente, invece, e per i partner conviventi, non è ancora stata aperta la strada giuridica per poter perseguire la scelta di cuore dell’adozione;
- In secondo luogo, abbiamo una lesione del preminente interesse del minore. La norma attuale impedisce al bambino di godere del diritto a una bigenitorialità giuridica piena, immediata e stabile. Per ovviare a questo vuoto, le coppie sono spesso costrette a percorrere iter burocratici frammentati o, in casi estremi, a sciogliere l’unione civile per poter presentare domanda come singoli individui;
- Infine, si rivela un’interferenza con la vita privata e familiare. L’esclusione normativa, infatti, agisce come una barriera che impedisce la realizzazione di un progetto genitoriale maturo a soggetti che hanno già dimostrato, attraverso il “supporto” degli accertamenti tecnici, di possedere tutte le capacità affettive e materiali necessarie.
Fatti di causa
La vicenda giudiziaria vede come protagonisti Nicola B., (di professione hair stylist), e Stefano C., (professionista nel settore delle risorse umane). I due, legati da una convivenza di lunga data, hanno deciso di formalizzare il loro legame optando per l’istituto dell’unione civile nel 2017, poco dopo l’entrata in vigore di questo istituto giuridico nel nostro ordinamento. Nel maggio del 2025, la coppia ha presentato ricorso formale presso il Tribunale competente per ottenere il decreto di idoneità all’adozione internazionale di un minore straniero.
Al fine di valutare l’idoneità dei richiedenti, il Tribunale ha disposto indagini approfondite, delegate ai servizi dell’ULSS e all’Arma dei Carabinieri. Le relazioni depositate agli atti hanno delineato un quadro estremamente positivo, descrivendo la coppia come caratterizzata da una profonda sintonia e un legame armonioso e solido; inserita in una rete sociale e familiare di supporto molto robusta e presente; pienamente consapevole delle responsabilità e delle sfide peculiari dell’adozione, incluse le dinamiche legate all’omoparentalità; in possesso di una situazione economica stabile e una condizione abitativa eccellente; portatrice di un progetto genitoriale maturo, il cui unico fine è offrire amore e una famiglia a un bambino in stato di abbandono.
Nonostante la coppia sia stata considerata dai periti pienamente idonea “nei fatti”, il Tribunale ha dovuto scontrarsi con un muro: un ostacolo normativo insuperabile. L’art. 29-bis della legge 184/83, infatti, limita espressamente l’accesso all’adozione internazionale alle sole coppie unite in matrimonio.
Sebbene la recente sentenza n. 33/2025 della Consulta abbia rimosso il divieto per le persone di stato libero (i singoli), essa non ha affrontato in modo esplicito la posizione delle unioni civili, lasciando una lacuna normativa e interpretativa.
Di fronte a questa situazione, il Tribunale di Venezia ha stabilito quanto segue:
- È impossibile procedere a un’interpretazione della legge che includa le unioni civili senza un intervento diretto della Corte costituzionale.
- È stata rilevata una chiara discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sullo status civile, che arreca danno sia ai richiedenti, sia al potenziale minore adottato.
- Di conseguenza, il Tribunale ha deciso di sospendere il giudizio in corso e di trasmettere ufficialmente gli atti alla Corte costituzionale.
L’obiettivo finale di tale rinvio è ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui esclude irragionevolmente le coppie unite civilmente dall’accesso all’adozione internazionale.
