La figlia può chiedere il pagamento diretto soltanto se assume il ruolo di parte nel giudizio
Cass. Civ., Sez. I, ord., 8 luglio 2022, n. 21749
In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione “iure proprio” del genitore a richiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
La giurisprudenza ha precisato più volte, per meglio delimitare il concetto di convivenza, che deve sussistere una relazione stabile con l’abitazione del genitore, pure se la coabitazione possa anche non essere quotidiana, essendo tale nozione compatibile con l’assenza della prole anche per periodi non brevi, per motivi di studio ovvero di lavoro, a condizione che la stessa prole vi faccia ritorno in modo regolare, ed appena possibile